martedì 21 febbraio 2012

LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI


Non è facile per le persone abituarsi ai nuovi limiti sull'uso dei contanti, soprattutto per gli anziani e nelle piccole realtà rurali.


Facciamo il punto della situazione e la cronistoria delle normative del passato.

L'articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha ridotto il limite da Euro 2.500,00 ad Euro 1.000,00. 
Tale riduzione comporta che i pagamenti di merci o servizi possono essere effettuati in contanti sino a Euro 999,99 e non oltre.
Al di sopra di questa soglia è necessario ricorrere ad intermediari finanziari abilitati  (Banche, Poste,  Moneta Elettronica)
L'entrata in vigore della disposizione risale al 6 dicembre 2011.
La sanzione è piuttosto pesante: un importo dall'1 al 40 per cento della somma trasferita (con un minimo di Euro 3.000,00 e Euro 15.000,00 per importi superiori a Euro 50.000,00).
Della violazione è responsabile sia il soggetto pagatore che la persona ricevente

Conseguentemente:
- l'uso del contante è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti  inferiori all'attuale soglia, ma in modo artifiziosamente frazionato (es. tante piccole rate da Euro 200,00);
- gli assegni bancari di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 devono riportare la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non deve essere pari o superiore a Euro 1.000,00;
- i libretti   di deposito bancari o postali al portatore che avessero un saldo pari o superiore a euro 1.000,00 esistenti al 6 dicembre 2011 devono essere estinti o ridotti ad una somma inferiore a Euro 1.000,00.

L'ultimo comma dell'art. 12 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha modificato anche la disposizione dell'articolo 51, comma 1 del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231.
Detta norma impone a tutti i soggetti che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano avuto notizia di infrazioni circa l'uso del contante di darne comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La novità consiste nel fatto che il Ministero non solo dovrà procedere alla contestazione della violazione e agli altri adempimenti di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma anche all'immediata comunicazione dell'infrazione all'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultima attivi i controlli fiscali.


Da ultimo, la cronistoria delle modificazioni apportate al limite di uso del contante e dei titoli al portatore, è quindi la seguente:
- euro 10.329,14 (lire 20.000.000) dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 (art. 1 del d.l.
n. 143/1991);
- euro 12.500 dal 27 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 (art. 1 del d.m. 17 ottobre 2002);
- euro 5.000 dal 30 aprile 2008 fino al 24 giugno 2008 (art. 49 del d. lgs. n. 231/2007);
- euro 12.500 dal 25 giugno 2008 fino al 30 maggio 2010 (art. 32 del d.l. n. 112/2008);
- euro 5.000 dal 31 maggio 2010 fino al 12 agosto 2011 (art. 20 del d.l. n. 78/2010);
- euro 2.500 a decorrere dal 13 agosto 2011 e fino al 5 dicembre 2011 (art. 2, comma 4,
del d.l. n. 138/2011);
- euro 1.000 a decorrere dal 6 dicembre 2011 (art. 12 del d.l. n. 201/2011).

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